Quando si rinviene un testamento olografo è necessario chiederne la "pubblicazione" affinchè abbia efficacia dal punto di vista giuridico.
Ma cosa significa?
Le domande più comuni che mi vengono rivolte sono: "ma verrà esposto da qualche parte? In Comune? Lo vedranno tutti? Sarà pubblicato su qualche giornale?"
NO, tranquilli. Dire che un testamento deve essere pubblicato non significa nulla di tutto ciò; significa solo che il suo contenuto deve essere riscritto in un atto notarile a cui il testamento olografo andrà allegato.
L’atto poi dovrà essere registrato all’agenzia delle entrate e rimarrà per sempre rilegato negli atti originali del notaio.
Gli interessati potranno averne solo delle copie autentiche, ossia delle copie a cui verrà apposto il sigillo notarile seguito dalla firma in originale del Notaio, e che avranno valore di originale.
Al Notaio, a cui viene chiesta la pubblicazione di un testamento olografo, occorre consegnare il testamento in originale e l’estratto per sunto dagli atti di morte, anch’esso in originale (di solito lo rilasciano le pompe funebri insieme al certificato di morte, oppure può essere richiesto in Comune).
Il Notaio procede, quindi, redigendo un atto notarile, che riporta l’intestazione "REPUBBLICA ITALIANA" (ciò che conferisce all’atto la natura di atto pubblico), ove vengono riportati i dati della persona che chiede la pubblicazione (generalmente un erede), i dati della persona deceduta e i dati del decesso; dopodiché il Notaio procede con una sommaria descrizione del foglio di carta su cui sono scritte le volontà testamentarie, le quali vengono riscritte, parola per parola (eventuali errori ortografici compresi) nell’atto notarile.
Di quest’atto, viene data lettura dal Notaio alla persona che ne ha chiesto la pubblicazione (detto comparente), alla presenza di due testimoni (che solitamente sono due impiegati dello studio notarile), persone estranee all’atto che non hanno alcun interesse allo stesso e che non sono legati da rapporti di parentela né con il defunto, né con i comparenti. L’atto, infine, viene sottoscritto da tutti i presenti, su tutti i fogli e sugli allegati.
Si consiglia sempre che alla pubblicazione del testamento siano presenti oltre ai nominati eredi, anche i legittimari, ovvero coloro che, a prescindere dal testamento, vantano un diritto, riconosciuto per legge, su una quota dell’eredità. Trovi informazioni più dettagliate nel nostro articolo Perchè fare Testamento.
Questo perché, insieme alla pubblicazione pura e semplice del testamento, è possibile aggiungere, nello stesso atto (quindi con un risparmio di spesa) anche l’accettazione di eredità da parte dei nominati eredi e, eventualmente, la rinuncia all’azione di riduzione da parte dei legittimari pretermessi.
Andiamo con ordine
se l’erede testamentario accetta l’eredità, e ciò viene riportato nell’atto notarile della pubblicazione di testamento, quest’atto viene, oltre che registrato all’agenzia delle entrate, anche trascritto in conservatoria (qualora vi siano disposizioni riguardanti beni immobili) in modo che sia chiaro per tutti non solo chi è l’erede, ma anche che ha accettato l’eredità.
Se vi sono dei legittimari pretermessi, ossia legittimari che sono stati esclusi dal testamento, questi ultimi possono decidere di impugnare il testamento (nelle opportune sedi) oppure possono prestarvi acquiescenza, ovvero accettarlo e rinunciare all’azione di riduzione (che è l’azione volta a ridurre i lasciti agli eredi testamentari al fine di “restituire” la quota di eredità che spetta per legge ai legittimari); anche quest’ultimo caso, la rinuncia all’azione di riduzione viene riportata nell’atto notarile della pubblicazione di testamento, in modo che sia chiaro per tutti che il testamento non potrà mai più essere messo in discussione da nessuno.