La lettera di consistenza patrimoniale che attesta le attività relitte del de cuius presso un istituto bancario e/o postale deve essere rilasciata in modo TOTALMENTE GRATUITO.
E’ quanto stabilito dal Codice della Privacy (CdP-D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs 101/2018) artt. dal 7 al 10 che hanno regolato il diritto di accesso ai dati personali stabilendo che l’accesso ai dati personali (artt. 7 e 8 CdP), da chiunque ne abbia un interesse, DEVE essere GRATUITO e GARANTITO IN FORMA INTELLEGGIBILE.
Tale principio è stato fortemente ribadito anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel Provvedimento dell’11 ottobre 2011 [1851820] dove ha ribadito che “il diritto di accesso ai dati personali, così come disciplinato ai sensi dell’art. 7 del Codice, DEVE ESSERE GARANTITO GRATUITAMENTE e NON PUO’ ESSERE CONDIZIONATO A QUANTO STATUITO, AD ALTRI FINI, DAL TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA (D.Lgs. 385/1993), in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali”.
In altre parole il Garante opera una distinzione netta tra il diritto ad ottenere la documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB (Testo unico Bancario) (come ad esempio, la richiesta degli estratti conto del defunto riportanti le movimentazioni degli ultimi dieci anni, o le copie di contratti stipulati da quest’ultimo) il cui esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente, dal diritto ad ottenere da parte degli eredi le informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto (i saldi dei c/c, la valorizzazione dei titoli, …) che invece deve essere gratuito, chiaro e fornito in modo intellegibile.
Ogni volta che una banca vi chiederà di pagare una qualsiasi somma per rilasciarvi la lettera di consistenza patrimoniale, sappiate che sta violando le disposizioni contenute nel Codice della Privacy e pertanto potete presentare un esposto al Garante per far valere i vostri diritti e riavere dalla banca quanto ingiustamente pagato.
Altri riferimenti
Garante 28 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 57 [doc. web n. 40353]
L´accesso ai dati personali è gratuito. Si pone, quindi, in contrasto con la disciplina in materia di accesso la richiesta rivolta dal titolare del trattamento all´interessato di corrispondere un contributo economico per la ricerca e la comunicazione delle informazioni. L´attribuzione a favore del titolare di un contributo spese è previsto nella sola ipotesi in cui la ricerca dei dati richiesti abbia dato esito negativo.nel caso specifico.
Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1121322]
Diversamente e da quanto previsto dalla normativa sull´accesso ai documenti amministrativi (pubblica amministrazione, n.d.r.), l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996 è gratuito, potendosi richiedere all´interessato un contributo spese solo quando, a seguito della richiesta, non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano.